A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 95/2025 per fornire le istruzioni operative aggiornate in materia di congedo parentale. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare il sostegno alla genitorialità per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
Aumento dell'Indennità
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un significativo aumento dell'indennità per un ulteriore mese di congedo, portandola dal 30% all'80% della retribuzione. Questa misura si aggiunge a un precedente mese già elevato al 80%.
Di conseguenza, la ripartizione dell'indennità per il congedo parentale, per il quale è previsto il godimento di tre mesi per ognuno dei genitori, non trasferibili tra loro, è la seguente:
- Un primo mese è indennizzato all'80% della retribuzione.
- Un secondo mese è indennizzato all'80% (in base alla Legge di Bilancio 2025, prima era al 60%).
- Un terzo mese è anch'esso indennizzato all'80% (prima era al 30%).
- Sei mesi successivi sono indennizzati al 30%, indipendentemente dal reddito.
- I restanti due mesi non sono indennizzati, a meno che il richiedente non rientri in specifiche condizioni reddituali previste dalla legge.
Destinatari e Condizioni di Accesso
Chi può beneficiare dell'aumento?
L'incremento dell'indennità all'80% è riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Sono escluse altre categorie come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Se in una coppia solo un genitore è lavoratore dipendente, solo quest'ultimo avrà diritto all'indennità maggiorata.
Requisiti Temporali
Per poter accedere all'indennità maggiorata, il congedo parentale deve essere fruito entro i primi 6 anni di vita del figlio. Nel caso di adozione o affidamento, il limite è di 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Date di Decorrenza
L'applicazione delle nuove misure è legata alla data di termine del congedo di maternità o paternità del genitore:
- Per il diritto al primo mese indennizzato all'80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2024), il congedo di maternità/paternità deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2023.
- Per il diritto al secondo mese all'80% (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025), il congedo di maternità/paternità deve terminare dopo il 31 dicembre 2024.
Modalità di Fruizione
I tre mesi indennizzabili all'80% interessano entrambi i genitori e possono essere utilizzati sia da un solo genitore sia ripartiti tra entrambi. L'INPS specifica che la fruizione "alternata" non impedisce ai genitori di usufruire del congedo negli stessi giorni per lo stesso figlio. Questa flessibilità si applica a tutte le modalità di godimento del congedo: intero, frazionato a mesi, a giorni o su base oraria.
Il limite massimo di congedo per la coppia è di dieci mesi (che salgono a undici se il padre ne utilizza almeno tre), da fruire entro i 12 anni di vita del bambino. Di questi, spettano:
- Tre mesi alla madre, non trasferibili.
- Tre mesi al padre, non trasferibili.
- Un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile e ripartibile tra i due genitori.
Applicazione Pratica in Base alla Data di Nascita/Adozione
L'INPS ha fornito chiarimenti specifici per diverse casistiche:
- Figlio nato/adottato prima del 1° gennaio 2024: Si ha diritto a un massimo di due mesi all'80% se il congedo di maternità/paternità di almeno un genitore è terminato dopo il 31 dicembre 2023. Altrimenti, spetta un solo mese all'80%.
- Figlio nato/adottato dal 1° gennaio 2024: Spettano due mesi all'80% a prescindere da quando sia terminato il congedo di maternità/paternità, purché vi sia un rapporto di lavoro dipendente attivo.
- Figlio nato/adottato prima del 1° gennaio 2025: Si può arrivare a tre mesi all'80% se il congedo di maternità/paternità termina dopo il 31 dicembre 2024. In caso contrario, i mesi all'80% restano due.
- Figlio nato/adottato dal 1° gennaio 2025: Spettano tre mesi all'80% indipendentemente dalla data di fine del congedo obbligatorio, a condizione che esista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.